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Chiedere la somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Descrizione

Chiedere la somministrazione temporanea di alimenti e bevande

Per somministrazione temporanea, ai sensi della Legge regionale del 29/12/006, n.38 e smi, si intende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone nei locali o luoghi in cui tali riunioni si svolgono e per la durata delle stesse. Rientra in tale tipologia la somministrazione effettuata nelle sagre e feste popolari di vario genere anche se organizzate da enti ed associazioni senza fini di lucro per il finanziamento e la promozione dell’attività sociale.

L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione l’interessato deve comunque osservare le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica (con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici), ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

La regione Piemonte, con la DGR. 19-7530 del 14/09/2018, ha stabilito nuove procedure relative alle modalità di presentazione della SCIA e della NIA in caso di somministrazioni temporanee.

In ottemperanza al DPR 160/2010,tutte le istanze devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale nazionale: impresainungiorno.gov.it.

Per le manifestazioni organizzate da enti senza fini di lucro, pro-loco o parrocchie, la comunicazione (SCIA + NIA) deve essere trasmessa sul portale almeno 10 giorni prima dell'evento.

Per mettere a disposizione dell’ASL le informazioni riguardanti la manifestazione, necessarie al fine del controllo ufficiale previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004, tutti gli operatori del settore alimentare soggetti alla trasmissione della SCIA e della Notifica sanitaria devono allegare sul portale o trasmettere via pec direttamente all'ASL, almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione, i dati contenuti nei moduli :

  • ALLEGATO 2 comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6 reg. (CE) 852/2004) – Tipologia A (somministrazione di bevande, preparazione e/o somministrazione panini e alimenti semplici, con esclusione di superalcolici)
  • ALLEGATO 3 comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6 reg. (CE) 852/2004) – Tipologia B (preparazione/somministrazione pasti).
     

Dal 1/01/2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 32/2021 che modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Per la comunicazione di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (in caso di fiere e manifestazioni) la tariffa da versare ammonta a 20,00 €.

Le coordinate del c/c postale unificato sul quale l'utenza potrà effettuare i versamenti è il seguente:

ASL TO3 – Servizio tesoreria SIAN/SVET n. 36113108
IBAN IT10F0760101000000036113108 (causale tariffe registrazione ASLTO3).

 

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